Se stai per avviare dei lavori su un immobile di tua proprietà, potresti aver sentito parlare della figura del Responsabile dei Lavori. Magari ti è capitato di leggere qualcosa al riguardo, ma non ti è ancora chiaro cosa comporti davvero questo incarico. Oppure non riesci ad avere ben chiaro quali sono le differenze con il Direttore dei Lavori.
Se ti trovi anche solo in una di queste situazioni, sei nel posto giusto. Questo articolo ti guiderà passo dopo passo alla scoperta di questa figura: chi è, quando è obbligatoria, quali sono i suoi compiti e responsabilità. Capirai anche in quali casi conviene nominarla e cosa comporta, sia dal punto di vista giuridico che pratico.
In tutti i cantieri, ogni figura ha i propri obblighi e le proprie responsabilità e, soprattutto in materia di sicurezza, è molto importante conoscere quali sono le proprie. Il Responsabile dei Lavori (RL) è una nomina poco conosciuta ma nell’organizzazione di un cantiere ha un ruolo fondamentale. Nei cantieri privati è una figura opzionale, ma specie quando i lavori iniziano ad essere più complicati e con dei rischi maggiori, per il committente scegliere di nominare il Responsabile dei Lavori può essere una scelta che fa la differenza.
In questo articolo ne chiarirò i compiti e le responsabilità, approfondendone il legame con la committenza. Spiegherò come funziona la sua nomina e analizzerò in maniera approfondita l’importanza della verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della notifica preliminare. Chiarirò, inoltre, le differenze tra il Responsabile dei Lavori e il Direttore Lavori, figure presenti in cantiere e che molto spesso vengono confuse.

Io sono Alice Cerrano e dal 2017 aiuto privati e piccole medie imprese a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a garantire la sicurezza nei cantieri. Mi occupo di pratiche edilizie, direzione lavori, accesso ai bonus fiscali e gestione della sicurezza, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica. Attraverso il mio blog racconto e approfondisco alcuni degli argomenti che spesso creano confusione nel settore dell’edilizia, rendendoli più facili e accessibili. Se ti venissero in mente degli argomenti da trattare o avessi dei dubbi sull’articolo, aggiungi un commento qui sotto e raccontami le tue necessità. Sarà un piacere aiutarti!
Tabella dei contenuti
- Chi è il Responsabile dei Lavori in un cantiere?
- Gli obblighi del committente e del Responsabile dei Lavori
- L’idoneità tecnico professionale
- La notifica preliminare
- Differenza tra Responsabile dei Lavori e Direttore Lavori
- Casi Pratici
- Conclusioni
Chi è il Responsabile dei Lavori in un cantiere?
La figura del Responsabile dei Lavori (RL) è definita all’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2008. È la figura che può essere incaricata dal Committente per assumere, in tutto o in parte, i suoi obblighi in materia di sicurezza in cantiere. Nel caso di appalto privato la nomina è facoltativa, spetta al Committente valutarne la designazione. Diversamente, in ambito di appalto pubblico la nomina è obbligatoria e viene individuato nel Responsabile di Procedimento, meglio noto come Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Risulta evidente, quindi che il RL ricopre un ruolo fondamentale in cantiere, poiché in materia di sicurezza può assumersi parte delle responsabilità imputabili al Committente. Non a caso, infatti, all’interno del d.lgs. n. 81/2008 al fianco della sua figura viene sempre inserita l’alternativa del Responsabile dei Lavori.
Per svolgere il ruolo di RL non è necessaria una qualifica specifica. Tuttavia, vista la centralità del ruolo e la responsabilità ad esso connessa, dovrà comunque trattarsi di una persona in possesso delle competenze tecniche utili alla valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni. La verifica di tali competenze spetta sempre al Committente.
Per poter comprendere pienamente il ruolo del RL è importante analizzare anche la figura del Committente, dei suoi obblighi e quali responsabilità può demandare al Responsabile dei Lavori.
Il ruolo del committente in cantiere
All’art. 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 il Committente di opere edili e di ingegneria civile viene definito come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente dal fatto che si decida di compierla in fasi differenti.
Nel caso di appalto pubblico, si identifica nel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto, ossia il Responsabile Unico di Procedimento – RUP. Negli appalti privati, è Committente chiunque detenga un diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) o altro diritto sull’immobile oggetto di intervento (conduttore, superficiario, affittuario, ecc.). Quando il Committente è invece un imprenditore o datore di lavoro, viene individuato nel legale rappresentante e/o nel soggetto legittimato alla firma del contratto d’appalto.
Una particolarità del settore edilizio è che anche un comune cittadino può rivestire il ruolo di Committente. Questo lo distingue dagli altri ambiti, dove la committenza è tipicamente rappresentata da soggetti giuridici o imprenditoriali. Di conseguenza, all’apertura di un cantiere il comune cittadino, o al massimo rappresentante di un piccolo condominio, avrà le stesse responsabilità e gli stessi doveri dell’amministratore delegato di un’impresa di costruzioni e potrà essere chiamato a rispondere penalmente per omissioni o carenze in materia prevenzionistica.
Gli obblighi del committente e del Responsabile dei Lavori
In materia antinfortunistica il Committente è il soggetto che risponde maggiormente, sia in termini di responsabilità che temporali. Infatti, rivestendo il ruolo di “garante della sicurezza” le sue responsabilità iniziano già nella fase di progettazione, per concludersi solo alla chiusura definitiva del cantiere.
Secondo l’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, fin dalle fasi di progettazione dell’opera, il Committente o RL deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15), valutando:
- le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, così da pianificare in totale sicurezza le lavorazioni e le fasi di lavoro;
- la durata prevista delle lavorazioni e la loro articolazione;
Durante lo svolgimento dell’opera, il Committente o Responsabile dei Lavori deve vigilare sulle condizioni di lavoro e garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre a verificare l’idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi (a qualsiasi livello di appalto e subappalto).
Con la nomina del RL, il Committente può trasferire quasi tutte le proprie responsabilità delegandogli la maggior parte del proprio potere. Conserva, tuttavia, l’obbligo di vigilare sull’operato del delegato e in caso di mancata verifica, ne risponde per la c.d. culpa in vigilando. Da non dimenticare, inoltre, che in caso di affidamento di incarico ad un soggetto privo delle competenze e dell’esperienza adeguata al corretto svolgimento dei compiti conferiti, il Committente ne sarà responsabile per la c.d. culpa in eligendo. Questo significa che, nel caso la figura incaricata compia un illecito e venga dimostrato che il Committente non ha svolto il proprio compito di sorveglianza sul RL o che gli abbia affidato l’incarico senza averne verificato le competenze ed esperienze, ne dovrà rispondere.
Questo è un aspetto molto importante. Infatti, molte volte quando si riveste il ruolo del Committente si è convinti che con la nomina del Responsabile dei Lavori gli vengano trasmesse tutte le responsabilità, liberandosi così di ogni obbligo in materia di sicurezza. Ma come evidenziato, la realtà dei fatti non è così.
La responsabilità di controllo sull’operato del Responsabile dei Lavori sarà sempre in capo alla committenza, come la verifica che quest’ultimo abbia la conoscenza e l’esperienza adatta per ricoprire quel ruolo. Ma affinché la nomina si possa considerare valida è necessario che l’incarico venga affidato sotto forma di delega di funzioni, come previsto dall’art. 16 del d.lgs. 81/2008. Nella delega si dovranno specificare in maniera chiara tutte le attività e responsabilità trasmesse alla figura del RL e tutto ciò che non verrà chiaramente espresso rimarrà in capo al Committente. Facendo un esempio, nel caso il committente intenda limitare le proprie responsabilità anche nella fase di progetto, dovrà esprimerlo in maniera chiara nella lettera d’incarico.
Il comma 1 dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008 specifica i requisiti da rispettare affinché una qualsiasi delega di funzioni sia valida ed efficace:
- risultare da atto scritto e riportare data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Di seguito analizzerò nel dettaglio le responsabilità e gli obblighi del Committente o Responsabile dei Lavori in ogni fase di lavoro.
Fase progettuale e incarico al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Fin dalla fase di progetto, Il Committente o Responsabile dei Lavori deve adottare soluzioni tecniche e organizzative che tengano conto dei rischi derivanti dalle lavorazioni. L’obiettivo è quello di pianificare la sicurezza fin dalle prime fasi, valutando misure di prevenzione e protezione adeguate per i lavoratori e la collettività.
Nei casi in cui è previsto l’intervento di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, il committente o RL dovrà designare il Coordinatore della Sicurezza in Fase in Progettazione (CSP) – art. 90, comma 3 del D.lgs. 81/2008. Obbligo che continua a sussistere anche nei casi in cui il Committente coincide con il datore di lavoro di una delle imprese esecutrici.
Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nei casi in cui l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 €, è possibile non designare il CSP. I compiti del CSP dovranno essere svolti direttamente dal CSE (art. 90, comma 11 del D.Lgs. 81/2008).
Dovrà, inoltre, occuparsi della trasmissione a tutti i soggetti che contribuiranno alla realizzazione dell’opera, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) insieme a tutta la documentazione di cantiere (art. 101, comma 1).
Fase di affidamento dei lavori e incarico al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Nel caso in cui i lavori vengano affidati a più imprese esecutrici, prima di procedere con la realizzazione dei lavori, il committente o il RL dovrà nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE (art. 90, comma 4 del D.lgs. 81/2008). Può capitare che alcuni cantieri inizialmente necessitino l’intervento di una sola impresa, non dovendo nominare così il CSE, ma che ad un certo punto dei lavori venga richiesto l’intervento di nuove imprese. In quel caso si dovrà comunque provvedere alla designazione del CSE, il quale si occuperà delle verifiche e della redazione dei documenti richiesti dalla norma (art. 90, comma 5 del D.lgs. 81/2008).
Ricordo, infine, che il committente può svolgere il ruolo di CSP e CSE, o comunque sostituirli in qualunque momento, purché sia in possesso degli opportuni requisiti professionali (art. 90, comma 6 del D.lgs. 81/2008).
Realizzazione dell’opera
Raggiunta questa fase, al Committente o Responsabile dei Lavori viene richiesto l’impegno maggiore. Infatti, è con l’avvicinarsi all’inizio dei lavori che dovrà procedere con la maggior parte dei controlli e verifiche.
Come indicato alla lettera a), comma 9, dell’art. 90 del D.lgs 81/2008 prima tra tutte è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi. Si tratta di una verifica obbligatoria a prescindere dall’entità del cantiere. Infatti, anche nei casi di affidamento ad una sola impresa esecutrice o ad un lavoratore autonomo è necessario provvedervi (art. 90, comma 9, lett. a) del D.lgs. 81/2008).
Dovrà inoltre chiedere (art. 90, comma 9, lett. b) del D.lgs. 81/2008):
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e con gli estremi delle denunce effettuate all’INPS, INAIL e alla Cassa Edile;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
Da non dimenticare che è in capo al Committente o Responsabile dei lavori la verifica del possesso della patente a crediti o, per le imprese che non sono tenute al possesso ai sensi del comma 15 dell’art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.lgs. 81/2008).
Come indicato alla lettera c), comma 9, dell’art. 90 del D.lgs 81/2008 dovrà trasmettere alle amministrazioni concedenti copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs 81/2008, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale e dell’organico medio annuo.
Sono verifiche obbligatorie e necessarie per tutte le imprese e lavoratori autonomi che intervengono in cantiere. Devono essere fatte prima dell’inizio dei lavori o prima dell’inizio delle singole lavorazioni. In ogni caso, le imprese o i lavoratori autonomi che non rispettano i requisiti sopra elencati non potranno accedere in cantiere.
Non è un caso che all’art. 90 comma 10 dello stesso decreto, il legislatore abbia voluto ribadire l’importanza di questa attività sottolineando che in mancanza di anche solo uno dei documenti sopra citati viene sospesa la validità del titolo abilitativo impedendo così alla committenza di procedere con le lavorazioni.
Con l’art. 100, comma 6-bis del D.lgs 81/2008 il legislatore ha voluto ribadire la centralità della figura del Committente o del RL in cantiere attribuendogli l’onere di dover vigilare:
- che l’impresa affidataria corrisponda alle imprese esecutrici gli oneri previsti per la sicurezza, senza che vi venga applicato nessun ribasso;
- che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di un’adeguata formazione, coerentemente al ruolo di supervisione gestionale che andranno a svolgere all’interno del cantiere.
Per concludere, raggiunta la fase finale di un cantiere, prima del saldo finale dei lavori, il Committente o Responsabile dei Lavori ha l’onere di verificare il DURC di Congruità. Documento diverso dal DURC Online (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che dimostra che le aziende e i lavoratori del settore delle costruzioni siano in regola con gli obblighi contributivi, il DURC di Congruità dimostra che l’incidenza della manodopera relativa ad uno specifico intervento sia congrua. Introdotto dal Decreto Semplificazioni (L. 120/2020) e obbligatorio dal 1° novembre 2021 come riportato nel D.M. 143/2021, è essenziale per assicurare che le spese per la manodopera siano proporzionate al volume dei lavori svolti e per combattere il lavoro irregolare. Si tratta di un documento obbligatorio per i lavori pubblici e per gli appalti privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 €. Come riportato nel D.M. 143/2021 questo obbligo non si applica ai lavori di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.
L’idoneità tecnico professionale
Il processo di verifica dell’idoneità tecnico professionale permette di capire se l’impresa o il lavoratore autonomo possiedono gli strumenti e le conoscenze tecniche, nonché le abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività richieste dal Committente. Si tratta di una verifica fondamentale, poiché permette di comprendere se l’appaltatore sia in grado di effettuare l’opera o il servizio garantendo la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e tutti quelli impiegati nell’appalto.
In ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 si devono distinguere due distinte verifiche di idoneità tecnico professionale.
- La prima di competenza del Committente o del RL, da effettuarsi prima della stipula del contratto nei confronti dell’appaltatore e, successivamente, di tutte le imprese esecutrici (anche quelle in subappalto) nonché dei lavoratori autonomi che operano in cantiere (art.90, comma 9, lettera a) del D.lgs. 81/2008);
- La seconda a carico del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice da effettuarsi nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che operano in cantiere per conto della stessa (art. 97, comma 2 e punto 3 dell’Allegato XVII del D.lgs. 81/2009).
Per conoscere quali sono i documenti minimi da richiedere alle imprese e ai lavoratori autonomi per verificare l’idoneità tecnico professionale è necessario fare riferimento all’allegato XVII del d.lgs. 81/2008.
Nel caso delle imprese i documenti minimi che il Committente o RL deve richiedere sono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dall’art. 17 del d.lgs. 81/2008, o autocertificazione prevista all’art. 29, comma 5 dello stesso Decreto;
- Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti all’art. 14 del D.lgs. 81/2008;
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i documenti minimi che il Committente o RL deve richiedere sono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da eseguirsi;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione;
- Attestati di formazione e idoneità sanitaria nel caso di lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni;
La notifica preliminare
Come indicato all’art. 99 del d.lgs. 81/2008 il Committente o Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, ha il compito di trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di riferimento la notifica preliminare, contenente le informazioni riportate nell’Allegato XII dello stesso decreto. Nel caso di appalto pubblico la notifica deve essere inviata anche al prefetto.
La notifica preliminare è obbligatoria in presenza di:
- due o più imprese (anche non contemporanee).
Nel conteggio delle imprese è necessario includere anche l’eventuale impresa appartenente allo stesso Committente;
- una sola impresa con entità presunta pari o superiore a 200 uomini/giorno.
Tuttavia, non è necessario procedere con la nomina del Coordinatore della Sicurezza;
- Cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo, ma che lo divengono in corso d’opera;
Come indicato al comma 2 dell’art. 99 dello stesso decreto, è necessario che copia della notifica preliminare venga affissa in maniera visibile in cantiere e che sia disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
È molto importante che la notifica preliminare rimanga sempre aggiornata. Infatti, può capitare che l’elenco delle imprese o lavoratori autonomi inseriti in notifica prima dell’inizio lavori vari nel corso del cantiere. Lo scopo del documento è quello di informare gli organi di vigilanza riguardo lo stato avanzamento delle lavorazioni e l’alternarsi o il sovrapporsi delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti dalle attività. È importante, quindi, che la notifica preliminare rimanga aggiornata con i nominativi delle imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere ed è proprio compito del Committente o RL provvedere a questo adempimento. Tuttavia, nella realtà, specie quando si ha a che fare con grandi opere o con lavorazioni particolari e per le quali è richiesto l’intervento di diverse figure professionali, può diventare molto complicato mantenere la notifica aggiornata.
La mancata trasmissione della notifica o il mancato invio degli aggiornamenti successivi comporta la sospensione d’efficacia del titolo abilitativo (art.90, comma 10 del D.lgs. 81/2008) ed è obbligo degli organi di vigilanza comunicare l’eventuale inadempienza all’amministrazione concedente.
Differenza tra Responsabile dei Lavori e Direttore Lavori
La figura del Responsabile dei Lavori è designata dal Committente e lo rappresenta da un punto di vista della Sicurezza dalla fase di progetto fino alla fine dei lavori. Ne acquisisce tutti gli obblighi e responsabilità per cui gli è stato affidato l’incarico e ha il compito di verificare che vengano sempre rispettate le norme in materia di sicurezza, analizzando e valutando i rischi connessi alle lavorazioni.
Il Direttore Lavori viene invece designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori e ha il compito di verificare che l’opera venga realizzata secondo il progetto, salvo le modifiche che si rendono necessarie in corso d’opera. Si tratta di una figura incaricata al coordinamento tecnico e di verifica della qualità dei lavori e non è tenuta ad occuparsi della sicurezza, a meno che non ricopra anche il ruolo di CSE.
Si tratta quindi di due figure molto importanti per la buona riuscita di un’opera e di un cantiere, ma il campo di applicazione risulta essere molto diverso. Il primo è fondamentale per garantire l’applicazione delle norme prevenzionistiche e il secondo ha il ruolo di verifica della corretta esecuzione del progetto approvato.
Casi pratici
La figura del Responsabile dei lavori ricopre un ruolo fondamentale in cantiere e per il Committente diventa spesso una figura essenziale. Infatti, nei casi in cui la committenza non dispone della conoscenza tecnica utile a adempiere ai propri obblighi, può decidere di nominare il Responsabile dei Lavori trasmettendogli buona parte dei propri obblighi e responsabilità. In maniera non esaustiva, riassumo alcune situazioni in cui consiglio la nomina di un RL.
Condomini
Nei condomini, in caso della mancanza di una delibera assembleare che nomini esplicitamente un Responsabile dei Lavori, l’amministratore ne assume automaticamente il ruolo e tutti gli obblighi ad esso collegati. Nei casi in cui non è presente la figura dell’amministratore, saranno tutti i condòmini a risultare Committenti e saranno così tutti ugualmente responsabili di ogni avvenimento in cantiere. Questo significa che ciascun condòmino avrà la piena e completa responsabilità, senza limitazioni e condivisioni. Nel caso, quindi si verifichi un illecito in cantiere e venisse dimostrato che i Committenti ne sono responsabili, saranno tutti tenuti a subirne le conseguenze e, in caso di sanzione, saranno tutti tenuti al pagamento della somma totale, senza che questa venga divisa tra il numero di Committenti interessati dall’illecito.
La nomina del Responsabile dei Lavori può interessare uno dei proprietari dell’immobile o un professionista esterno, ma permette così di sgravare della responsabilità e degli obblighi imposti dalla norma tutti i soggetti non interessati da suddetta nomina.
Locali a proprietà plurima
Ogni proprietario dell’immobile risulta essere Committente e nel caso di mancata nomina di un RL saranno tutti ugualmente responsabili di ogni avvenimento in cantiere. Come nel caso precedente, nel caso si verifichi un illecito in cantiere e venisse dimostrato che i Committenti ne sono responsabili, saranno tutti tenuti a subirne le conseguenze e, in caso di sanzione, saranno tutti tenuti al pagamento della somma totale, senza che questa venga divisa tra il numero di Committenti interessati dall’illecito.
La nomina del Responsabile dei Lavori può interessare uno dei proprietari dell’immobile o un professionista esterno, ma permette così di sgravare della responsabilità e degli obblighi imposti dalla norma tutti i soggetti non interessati da suddetta nomina.
Residenti all’estero o a distanze importanti
Nei casi in cui non si ha la possibilità di verificare in maniera attiva quanto succede in cantiere (accessi delle maestranze, lavorazioni in corso, attrezzatura utilizzata ecc.) diventa molto difficile riuscire a ricoprire il ruolo di RL in maniera esaustiva. In casi come questi la figura del RL può diventare un’ottima scelta per rispettare le prescrizioni previste dalla norma di riferimento.
Conclusioni
Tra tutte le figure che operano in cantiere, il Responsabile dei Lavori è probabilmente quella meno conosciuta. Spesso viene confusa con il Direttore dei Lavori, per via della somiglianza nel nome, oppure si pensa che debba coincidere con il Coordinatore della Sicurezza. In realtà, non è così. Si tratta di una figura distinta, prevista espressamente dalla normativa, ed è l’unica a cui il Committente può decidere di delegare una parte significativa dei propri obblighi in materia di sicurezza. Tuttavia, proprio per la delicatezza del ruolo e per le responsabilità implicate, deve trattarsi di una persona in possesso delle competenze tecniche utili alla valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni.
Per questo motivo, la decisione di nominare un Responsabile dei Lavori non dovrebbe mai essere presa con leggerezza. Al contrario, è un passaggio che merita consapevolezza, perché incide direttamente sul buon esito del cantiere, sul rispetto delle norme e sulla serenità del Committente stesso.
Se hai dei dubbi, se ti trovi a gestire un intervento edilizio e non sai se questa figura possa fare al caso tuo, contattami senza impegno.




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