Vuoi fare dei lavori a casa, o su un tuo fabbricato, e il professionista che ti segue ti ha detto che devi designare il coordinatore della sicurezza? Vuoi capire se ricadi nelle casistiche in cui questa figura è obbligatoria? Vuoi capire meglio quale è il ruolo del coordinatore?
Questa guida ti sarà molto utile.
Sia che tu debba designare il responsabile della sicurezza, sia che tu abbia deciso di occupartene in prima persona, le informazioni che puoi trovare di seguito possono esserti d’aiuto per orientarti meglio nel complicato mondo della sicurezza in cantiere. Potrai capire quando è necessario designare il coordinatore della sicurezza, quale è il suo ruolo in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e i requisiti che un tecnico deve avere per poter ricoprire questo incarico.

Io sono Alice Cerrano e dal 2017 aiuto privati e piccole medie imprese a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a garantire la sicurezza nei cantieri. Mi occupo di pratiche edilizie, direzione lavori, accesso ai bonus fiscali e gestione della sicurezza, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica.
Tabella dei contenuti
- Quando si ha l’obbligo di nominare il coordinatore alla sicurezza?
- Quali sono i compiti del coordinatore alla sicurezza?
- Requisiti per il coordinatore della sicurezza
- Quando non è richiesto l’attestato di frequenza?
- Conclusioni
Quando si ha l’obbligo di nominare il coordinatore della sicurezza?
L’art. 90, ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori, deve designare il coordinatore per la progettazione – CSP (comma 3) e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – CSE (comma 4).
Nella pratica, quindi, se in cantiere è previsto che lavorino più imprese esecutrici, anche se in momenti diversi, sarà necessario nominare il coordinatore della sicurezza. Contrariamente, nel caso in cui si ha una sola impresa esecutrice, non c’è l’obbligo di individuare queste figure. Stessa cosa nel caso in cui si ha una sola impresa e più lavoratori autonomi. Infatti, l’art. 90 prende in considerazione le imprese esecutrici e non nomina i lavoratori autonomi. Questo, però, non significa che non dovranno essere rispettate le norme in materia di sicurezza.
Segnalo che nei casi in cui si ha una sola impresa esecutrice in cantiere, questa sarà comunque tenuta a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e farlo avere al committente o responsabile dei lavori.
Inoltre, è possibile non designare il CSP in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, oppure quando l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 €. In questo caso i compiti del CSP verranno svolti direttamente dal CSE (art. 90, comma 11 del D.Lgs. 81/2008).

Attenzione alle imprese in subappalto
Se hai affidato i lavori a un’impresa che, a sua volta, ha subappaltato delle lavorazioni ad altre imprese, allora scatta l’obbligatorietà di designazione del coordinatore della sicurezza. Quindi, ti consiglio di chiarire sempre con l’impresa a cui intendi affidare i lavori, se prevede di svolgere tutte le lavorazioni in autonomia, o se avrà bisogno di affidarne una parte ad altre imprese.
Può anche capitare che, una volta affidati i lavori ad una sola impresa, si presenti la necessità di chiedere l’intervento di altre imprese. Anche in questo caso il committente o il responsabile dei lavori, ha l’obbligo di designare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), anche se i lavori sono in corso d’opera.
Ma i lavoratori autonomi?
La presenza dei lavoratori autonomi in cantiere risulta spesso molto complicata. In certi casi diventa difficile capire se è corretto inquadrare uno o più soggetti come lavoratore autonomo oppure comprendere quali sono i documenti richiesti dalla normativa per consentirne l’accesso in cantiere. Se hai deciso di affidare l’incarico a dei lavoratori autonomi ti consiglio di leggere questo articolo, sono sicura che ti sarà molto utile.
Ma quindi, come ci si deve comportare se si decide di affidare i lavori a dei lavoratori autonomi? Il coordinatore della sicurezza ha l’obbligo di organizzare le possibili interferenze spaziali e temporali che si possono verificare tra più imprese esecutrici. All’art. 90 la norma parla di imprese esecutrici senza includere i lavoratori autonomi. Per questa ragione, quando si decide di affidare i lavori a dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, non è obbligato alla sua designazione. Potrebbe però succedere che per diverse ragioni, si presenti la necessità di coordinare anche queste figure. In questi casi, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un tecnico esperto che ti aiuti a capire se conviene designare il CSE che, nonostante non sia richiesto dalla norma, può coordinare le maestranze presenti in cantiere garantendone la sicurezza in tutte le fasi di lavoro. Difatti è importante non dimenticare che in un cantiere, il committente o il responsabile dei lavori, è il primo responsabile in materia di sicurezza e in certe situazioni è fondamentale individuare delle procedure di sicurezza utili a prevenire eventuali infortuni.
Quali sono i compiti del coordinatore della sicurezza?
Abbiamo visto che nell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 si parla di due tipologie di coordinatore della sicurezza:
- il coordinatore per la progettazione – CSP
- Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – CSE
Ma hanno gli stessi compiti? Di che cosa si devono occupare nello specifico?
Chiariamo meglio questi aspetti. Ma prima di tutto voglio chiarire che il ruolo del CSP e del CSE può essere ricoperto dalla stessa persona, la norma non impone dei vincoli, ma è importante ricordarsi che a livello giuridico rimangono sempre due figure distinte.
Il coordinatore per la progettazione
Il coordinatore per la progettazione (CSP) deve conoscere il progetto dell’opera che si andrà a realizzare e partecipa alla progettazione proponendo soluzioni progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e di tutela, al fine di ridurre il più possibile i rischi legati alle lavorazioni.
L’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 ne stabilisce i suoi compiti:
- Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) con i contenuti minimi previsti dal decreto-legge (art.100 e Allegato XV del D.Lgs 81/2008);
- Redigere il Fascicolo dell’Opera con i contenuti minimi previsti dal decreto-legge (Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008);
- Pianificare in modo accurato la scansione temporale delle lavorazioni attraverso la redazione di un cronoprogramma dei lavori, rispettando le misure generali di tutela dei lavoratori.
Si tratta di documenti riportanti le specifiche e le adeguate caratteristiche del cantiere; quindi, ogni cantiere avrà il proprio PSC, il proprio Fascicolo dell’Opera e il proprio cronoprogramma.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) interviene nella fase esecutiva del cantiere e deve verificare che tutte le prescrizioni e indicazioni predisposte dal CSP, vengano rispettate in fase esecutiva.
L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 ne stabilisce i suoi compiti:
- Verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che intervengono in cantiere mettano in pratica le prescrizioni e le procedure di lavoro contenute nel PSC;
- Verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ogni singola impresa, verificandone la coerenza con il PSC e l’opportuno aggiornamento, quando necessario, durante le fasi di lavoro;
- Adeguare il PSC e il Fascicolo dell’Opera all’avanzamento dei lavori, valutando le proposte fatte dalle imprese esecutrici, se interessate al miglioramento delle condizioni di sicurezza durante le fasi di lavoro in cantiere. Infatti, il POS, riportando le attività e i rischi specifici di ogni impresa, può contenere informazioni più dettagliate e delle soluzioni di sicurezza diverse rispetto a quanto riportato nel PSC. Il compito del CSE, quindi, è quello di analizzare le proposte fatte dalle imprese e, se migliorative, inseribile tra le soluzioni di sicurezza del cantiere, ovvero nel PSC;
- Coordinare e organizzare i datori di lavoro delle imprese operanti in cantiere, e i lavoratori autonomi, preoccupandosi della loro informazione sulle prescrizioni e procedure specifiche da adottare, mediante riunioni di cantiere o comunicazioni scritte;
- Confrontarsi con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS delle singole imprese esecutrici, per verificare che venga applicato quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, in seguito a opportuna contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze alle disposizioni degli articoli 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni presenti nel PSC;
- Proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere e per ultimo la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, il committente o il responsabile dei lavori non adottasse, senza idonea motivazione, dei provvedimenti idonei, comunicare l’inadempienza dello stesso all’ASL e all’ispettorato del lavoro;
- Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente opportunamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica che gli adeguamenti richiesti siano messi in atto;

Dal lungo elenco riportato è chiaro che per poter svolgere in modo adeguato il proprio ruolo è fondamentale che il CSE frequenti il cantiere con una periodicità adatta a riscontrare eventuali lavorazioni pericolose o inadempienze.
Ricordo, infine, che se all’avvio dei lavori era previsto l’ingresso in cantiere di una sola impresa esecutrice e successivamente ne sono subentrate delle altre, il compito del CSE sarà quello di redigere anche il PSC e il Fascicolo dell’Opera.
Requisiti per il coordinatore della sicurezza
L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti necessari per svolgere il ruolo di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Li riassumo di seguito:
- Titolo di studio individuati al comma 1:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o l’aurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. In aggiunta, opportuna attestazione fornita da dai datori di lavoro o committenti, che dimostri l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni da almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). In aggiunta, opportuna attestazione fornita da dai datori di lavoro o committenti, che dimostri l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni da almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico e opportuna attestazione fornita da dai datori di lavoro o committenti, che dimostri l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni da almeno tre anni;
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o l’aurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. In aggiunta, opportuna attestazione fornita da dai datori di lavoro o committenti, che dimostri l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni da almeno un anno;
- Formazione specifica attraverso un corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore, organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale (dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, ecc.), come da contenuti indicati nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Alla fine del corso, una volta superata la verifica di apprendimento finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza che con cadenza quinquennale andrà aggiornato mediante dei corsi di aggiornamento della durata di 40 ore;
Quando non è richiesto l’attestato di frequenza?
Al comma 4 dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 la norma stabilisce che in certi casi specifici non è richiesto l’attestato di frequenza:
- Per coloro che hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;
- Per chi è in possesso di un certificato universitario che attesti il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma sono presenti i contenuti minimi previsti nell’allegato XIV, oppure di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV);
- Per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza).
Conclusioni
Gestire la sicurezza in cantiere può essere molto complicato. A partire dagli aspetti normativi è necessario maneggiare molto bene la materia per prendere le decisioni più adeguate e responsabili. Per questa ragione è stata inserita la figura del coordinatore della sicurezza, che coordinando ogni soggetto presente in cantiere e progettando la sicurezza in tutte le fasi di lavoro, permette di prevenire possibili infortuni. Figura spesso sottovalutata, ricopre un ruolo molto importante. Quindi, tutte le volte che devi avviare un cantiere è fondamentale verificare se ricadi nelle casistiche in cui è obbligatorio designare il coordinatore della sicurezza e tutte le volte che hai dei dubbi in materia, ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un tecnico esperto che possa analizzare il tuo caso specifico.




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