POS e PSC in presenza di lavoratori autonomi: come funziona

Alice Cerrano

Un articolo di Alice Cerrano

1 Luglio 2024

Devi ristrutturare il bagno e l’artigiano a cui hai chiesto il preventivo ti ha detto che è un lavoratore autonomo? Non sai quali sono i documenti che la normativa richiede per questa figura? Non sai se la redazione del PSC è obbligatoria e se devi richiedergli il POS?   

Niente paura, in questa guida approfondisco il delicato ruolo del lavoratore autonomo nei cantieri cercando di chiarire tutti i tuoi dubbi. 

Nel settore della sicurezza la figura del lavoratore autonomo crea spesso delle incertezze. In certi casi diventa difficile comprenderne il ruolo, per questa ragione approfondendo la definizione data dalla normativa, potrai capire in quali casi è necessario parlare di lavoratore autonomo e quando no. Sarai in grado di verificarne l’idoneità tecnica e potrai finalmente capire quando è necessario che venga redatto il PSC e quando dovrai richiedergli il POS. 

Prima di entrare nel vivo del discorso voglio però ricordarti che il committente o responsabile dei lavori ha la responsabilità di controllare che le persone a cui si intende affidare i lavori abbiano i requisiti imposti dalla normativa (verifica dell’idoneità tecnica). Di conseguenza, nei casi in cui non intendi designare un responsabile dei lavori, avrai una grande responsabilità ed è molto importante che tu sia ben informato riguardo le cose che ti sto per spiegare. Se qualche aspetto ti fosse poco chiaro, non esitare a contattarmi, farò in modo di chiarire tutti i tuoi dubbi.  

Io sono Alice Cerrano e dal 2017 aiuto privati e piccole medie imprese a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a garantire la sicurezza nei cantieri. Mi occupo di pratiche edilizie, direzione lavori, accesso ai bonus fiscali e gestione della sicurezza, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica.

Tabella dei contenuti

Il lavoratore autonomo – Definizione

L’art. 89, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/2008 definisce il lavoratore autonomo come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. 

All’art. 21, comma 1, inoltre, in riferimento alla sua figura viene citato il contratto d’opera ai sensi all’art. 222 libro V, Titolo III del Codice civile, come strumento messo a disposizione del lavoratore autonomo per compiere opere o servizi. Secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza il contratto d’opera viene applicato quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

Tuttavia, ci tengo a sottolineare che, come riportato all’art. 2, comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008 nella definizione di lavoratore, non è la tipologia contrattuale o la presenza o meno di una retribuzione a definire tale figura, quanto piuttosto la sua dipendenza da un punto di vista organizzativo. Infatti, nelle situazioni in cui esiste un rapporto ordinativo da parte di un soggetto che indica i tempi, le metodologie, le procedure, le responsabilità e fornisce gli strumenti ad una persona che deve svolgere una specifica attività, da un punto di vista normativo, scatta la definizione di lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro, perdendo così l’accezione di lavoratore autonomo.  

A livello normativo, quindi, si intende lavoratore autonomo l’impresa individuale artigiana che svolge la propria attività senza impiegare lavoratori dipendenti e soci o collaboratori di qualsiasi natura, nemmeno familiari. Inoltre, non può avere alcun vincolo di subordinazione.

Come faccio a capire se è un lavoratore autonomo?

Prima di tutto, consiglio di controllare che nella visura camerale del lavoratore alla voce forma giuridica compaia la dicitura impresa individuale e nella sezione addetti non compaia nessun dipendente. 

Per non creare confusione, però, è bene chiarire che lavoratore autonomo e impresa individuale non sono la stessa cosa. Infatti, come citato prima, il lavoratore autonomo non ha alcun tipo di lavoratore dipendente. Contrariamente, l’impresa individuale, per quanto faccia capo ad un solo individuo, può avere dei dipendenti. Siccome però, nella visura camerale, non compare la dicitura lavoratore autonomo, l’impresa individuale priva di dipendenti può essere equiparata a lavoratore autonomo.  

In un secondo momento, una volta avviato il cantiere, sarà necessario verificare che nella realtà non si presenti un rapporto di subordinazione tra il lavoratore autonomo e nessun’altra figura presente. In caso contrario si dovrà provvedere a regolarizzazione la situazione.   

Il mio consiglio è quello di confrontarsi con l’impresa o il lavoratore autonomo a cui si intende affidare i lavori, prima dell’inizio del cantiere, così da poter fare le opportune verifiche e provvedere a soddisfare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa prima dell’affidamento delle lavorazioni. In questo modo, nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo individuati non soddisfino tutte le richieste imposte dalla normativa, si avrà il tempo sufficiente per individuare delle figure più adatte al tipo di prestazioni da eseguire. 

Non sempre è facile verificare questo aspetto. Nei casi specifici in cui la normativa prevede la designazione di un coordinatore della sicurezza potrai chiedere la sua opinione in modo da individuare le figure più adatte. Contrariamente, se non hai avuto l’obbligo di designazione del coordinatore e continui ad avere qualche dubbio, ti consiglio di contattare un tecnico esperto che ti possa supportare nella scelta e nella verifica dell’idoneità tecnica del lavoratore.   

I documenti obbligatori per il lavoratore autonomo

Per quanto molti degli obblighi riservati alle imprese affidatarie ed esecutrici non siano applicabili alla figura del lavoratore autonomo, la norma prevede anche per lui alcuni adempimenti fondamentali sul fronte della sicurezza. 

All’art. 90, comma 9, lettera a) del Titolo IV viene specificato che il committente, o il responsabile dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi. Nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 vengono riportati i documenti minimi che il lavoratore autonomo deve presentare per soddisfare tale requisito:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da eseguirsi;
  • Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione;
  • Attestati di formazione e idoneità sanitaria nel caso di lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni; 

Viene specificato, inoltre, che nei cantieri in cui è previsto un numero di uomini-giorno inferiore a 200 e i cui lavori non comportano rischi particolari (lavori elencati nell’allegato XI del D.Lgs.81/2008), le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi si possono limitare a presentare:

  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Autocertificazione attestante il possesso dell’idoneità tecnico-professionale come da allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;

All’art.20 comma 3 viene aggiunto che è necessario che il lavoratore autonomo esponga, in regime d’appalto e subappalto, opportuno tesserino di riconoscimento

Con il nuovo  D.M. 18 settembre 2024 n. 132, decreto attuativo della patente a crediti, e come riportato all’’art.27 del D.Lgs. 81/2008, dal 1° ottobre 2024 il lavoratore autonomo deve disporre della patente a punti per poter accedere in cantiere.

All’art. 94, inoltre, la norma sottolinea che anche il lavoratore autonomo si deve adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), al fine di garantire lo svolgimento delle attività in cantiere in totale sicurezza. Questo significa che anche il lavoratore autonomo dovrà leggere le indicazioni e le procedure descritte sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), accettarle e nel caso volesse apportare delle migliorie sulle procedure specifiche alle attività di sua competenza si dovrà interfacciare con il CSE.  

Ma quindi, il POS e il PSC?

Se in cantiere è previsto che lavorino più imprese esecutrici, anche se in momenti diversi, sarà necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e avrà il compito di redigere il PSC. Contrariamente, nel caso in cui si ha una sola impresa esecutrice, non c’è l’obbligo di individuare questa figura e, di conseguenza, non sarà necessario redigere il PSC. 

Ma quando si ha una sola impresa e più lavoratori autonomi? Oppure, quando si affidano i lavori a soli lavoratori autonomi? All’art. 90 la norma parla di imprese esecutrici senza includere i lavoratori autonomi. Per questa ragione, quando si decide di affidare i lavori a dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, non è obbligato alla sua designazione. Potrebbe però succedere che per diverse ragioni, si presenti la necessità di coordinare anche queste figure. In questi casi, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un tecnico esperto che ti aiuti a capire se conviene designare il CSE che, nonostante non sia richiesto dalla norma, può coordinare le maestranze presenti in cantiere garantendone la sicurezza in tutte le fasi di lavoro.

Ma il lavoratore autonomo deve redigere il POS? Il lavoratore autonomo non deve mai redigere il POS, ma deve presentare la documentazione elencata nel paragrafo precedente. Quando si trova in subappalto ad una impresa, dovrà essere inserito all’interno del POS dell’impresa affidataria e dovrà prenderne visione e accettare le prescrizioni in esso riportate. Contrariamente, nel caso di un’impresa individuale con dipendenti, dovrà redigere il POS e soddisfare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza imposti dalla normativa.

I rapporti di lavoro con i lavoratori autonomi – Esempi pratici

Nel corso di un cantiere il lavoratore autonomo può intervenire assumendo dei ruoli diversi. Per quanto alcuni di questi siano utilizzati nella quotidianità dei cantieri, purtroppo non sempre risultano del tutto regolari. Di seguito riporto le principali casistiche, specificando se si tratta di una situazione regolare o meno e, in caso di irregolarità, indicando il modo in cui può essere risolta.

  1. Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza o in subappalto ad un’impresa esecutrice, ed è in grado di portarlo a termine in maniera del tutto autonoma, utilizzando la propria attrezzatura.
    In questo caso il lavoratore autonomo è in una situazione di regolarità e dovrà rispettare gli obblighi descritti nei capitoli precedenti.

  2. Lavoratore autonomo che assume un incarico in subappalto ad un’impresa esecutrice, ma agisce da lavoratore subordinato all’impresa stessa.
    In questo caso il lavoratore autonomo è in una situazione di irregolarità. Infatti, l’art. 2, comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008 sottolinea che nelle situazioni in cui esiste un rapporto di dipendenza dal punto di vista organizzativo tra il lavoratore e il datore di lavoro di un’impresa, il primo ricopre un ruolo di suo subordinato, perdendo così l’accezione di lavoratore autonomo.
    Per individuare in maniera più semplice questa situazione, si elencano alcuni atteggiamenti che potrebbero presentarsi: Presenza di direttive tecniche o di poteri di controllo da parte dell’impresa (o di altro soggetto come ad esempio il committente);
    • Esecuzione delle lavorazioni con materiali e attrezzature dell’impresa; 
    • Pagamento di una retribuzione fissa a scadenze prestabilite basata sulle effettive ore di lavoro e le presenze in cantiere;
    • Rispetto di un orario di lavoro imposto;
      Ci tengo a sottolineare che l’affinità con alcuni di questi atteggiamenti, non dimostra con assoluta certezza di ricadere in una situazione di subordinazione. Diventa, quindi, fondamentale contestualizzare in modo oggettivo ogni realtà lavorativa. 
      Per risolvere tale irregolarità sarà necessario che l’impresa esecutrice assuma il lavoratore per tutto il periodo necessario al completamento dell’incarico. L’assunzione da parte dell’impresa esecutrice non farà perdere la qualifica di lavoratore autonomo, ma si andrà a sommare all’attività eseguita in autonomia. Ci tengo a sottolineare che l’attività subordinata, ovvero da dipendente, non dovrà essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo. 

  3. Presenza di più lavoratori autonomi in cantiere e tra questi uno solo ha sottoscritto un contratto. Gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo, in presenza o meno di accordi contrattuali formali. 
    La situazione è da ritenersi irregolare. Infatti, facendo riferimento all’art. 299 del D.lgs 81/2008 (“Esercizio di fatto dei poteri direttivi”), si è in presenza di un datore di lavoro di fatto che ha sottoscritto un contratto con la committenza, ma che si avvale della prestazione d’opera di altri lavoratori autonomi generando un rapporto di subordinazione. 
    Il lavoratore che ha assunto il ruolo di datore di lavoro, dovrà regolarizzare la situazione assumendo gli altri soggetti con regolare contratto per la durata delle lavorazioni affidategli e provvedere, immediatamente, a rispondere a tutti gli obblighi in materia prevenzionistica (formazione, informazione ed addestramento del personale, sorveglianza sanitaria, nomina medico competente, redazione del POS, ecc.).
    Ci tengo a fare una considerazione. Nelle situazioni in cui le lavorazioni non possono essere portate a termine in totale autonomia da parte di un lavoratore autonomo, si può individuare una mancata o errata valutazione dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati dal committente e dell’impresa per cui vengono svolte le attività. Questa situazione può essere penalmente sanzionabile. Quindi, ribadisco l’importanza di provvedere a fare le opportune valutazioni con un tempestivo anticipo, così da non riscontrare problematiche una volta iniziate le lavorazioni in cantiere.  

  1. Presenza di più lavoratori autonomi, ciascuno con un proprio contratto che suddivide l’opera in singole lavorazioni chiaramente distinte e identificate. 
    Se le singole lavorazioni sono identificate in modo chiaro nel contratto, allora la situazione è da ritenersi regolare. Le prestazioni devono essere realizzabili in completa autonomia organizzativa da parte dei singoli lavoratori autonomi, ognuno per la propria parte, e devono essere disgiunte le une dalle altre.

  1. Presenza di più lavoratori autonomi, anche provvisti di contratti individuali con l’indicazione delle attività in modo disgiunto, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed organica.  
    La situazione è da considerarsi irregolare in quanto si è in presenza di una società di fatto e, di conseguenza, sarà necessario soddisfare le misure previste nei confronti delle imprese dal D.lgs. 81/2008. Sarà, così, necessario provvedere a regolarizzare la situazione individuando le opportune forme di collaborazione ed associazione tra lavoratori autonomi previste dalla legge (il consorzio, la società consortile, la società cooperativa, l’associazione in partecipazione, RTI e le ATI).

  1. Presenza di più lavoratori autonomi in cantiere, con un unico contratto, ma aggregati secondo le forme associative previste dalla legge.
    Se la forma associativa risulta essere tra quelle previste dalla normativa vigente e sono soddisfatti tutti gli adempimenti richiesti alle imprese dal D.lgs. 81/2008, si può considerare regolare.  

Un caso particolare: l’impresa familiare

Quando nell’impresa individuale collaborano i familiari dell’imprenditore, questa prende il nome di impresa familiare. Secondo l’art. 230-bis del Codice Civile si può parlare di impresa familiare quando un familiare presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare a patto che si presentino due condizioni (Cass., 18 aprile 2002, n. 5603):

  • Deve essere data prova dello svolgimento di un’attività di lavoro continuativa. Non deve per forza essere a tempo pieno ma se ne deve poter dimostrare la regolarità e la costanza nello svolgimento;
  • Deve essere data prova dell’accrescimento dell’attività grazie al lavoro svolto dal familiare;

Per familiare deve intendersi: 

  • Il coniuge: non è possibile considerare come tale il convivente;
  • I parenti entro il terzo grado: figli (anche adottivi) e genitori (1 grado), fratelli, sorelle, nipoti e nonni (2 grado), zii, bisnonni e bisnipoti (3 grado);
  • Gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore (1 grado), cognati 2 grado);

 Sul fronte degli obblighi e responsabilità previste in materia prevenzionistica per le imprese familiari, occorre fare riferimento all’art. 21 e all’art. 96 del D.Lgs. 81/2008. Per soddisfare l’idoneità tecnica è necessario che le imprese familiari dispongano della seguente documentazione:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da eseguirsi;
  • Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione;
  •  Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • Tesserino di risconoscimento;
  • Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
  • Attestati di formazione e idoneità sanitaria nel caso di lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni (per situazioni di lavoro ordinarie non è obbligatorio disporre di attestati di formazione o dell’idoneità sanitaria); 

Da non dimenticare che con il nuovo  D.M. 18 settembre 2024 n. 132, decreto attuativo della patente a crediti, e come riportato all’’art.27 del D.Lgs. 81/2008, dal 1° ottobre 2024  le imprese devono disporre della patente a punti per poter accedere in cantiere.

Come per il lavoratore autonomo, anche l’impresa familiare dovrà provvedere a recepire tutte le indicazioni in materia di sicurezza fornite dal coordinatore della sicurezza, mantenendo il cantiere in condizioni di sufficiente ordine e salubrità e collaborando con le altre figure presenti in cantiere. 

Conclusioni

La figura del lavoratore autonomo ha molti meno adempimenti da dover soddisfare in materia di sicurezza del lavoro, ma analizzando la normativa e le casistiche che si possono verificare in cantiere, si può notare come nella realtà sia molto difficile che si ricada nella casistica di avere dei reali lavoratori autonomi in cantiere. Diventa necessario, quindi, analizzare molto bene la propria situazione e, in caso di dubbi, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista.    

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