Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi per poter accedere in un cantiere devono essere in possesso di una patente a crediti, anche conosciuta come patente a punti. Lo prevede il nuovo art. 27 del D.Lgs 81/2008 Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 (Decreto PNRR 4).
Se sei un’impresa o un lavoratore autonomo, o se ti occupi della sicurezza in cantiere e non ti è ben chiaro quali sono gli ultimi obblighi in materia di sicurezza. Se stai facendo dei lavori a casa, o hai in previsione di farli, e vuoi capire meglio come puoi verificare l’idoneità tecnica delle imprese o lavoratori autonomi che eseguono i lavori, in questo articolo potrai trovare risposta a tutti i tuoi dubbi.
Inizialmente chiarirò chi è tenuto ad avere la patente a crediti e chi invece ne è esonerato. Spiegherò la procedura per richiederla e indicherò tutte le scadenze da rispettare. Spiegherò, quindi, come funziona la patente a crediti, chi è tenuto a verificarne il possesso, e in quali occasioni verrà ridotto il credito o in quali ne verrà aggiunto.
I tempi per mettersi in regola sono molto stretti e c’è ancora molta confusione. Con questo articolo ho l’obiettivo di facilitare la comprensione dell’intera procedura e le sue scadenze. Se alla fine della lettura non sei certo di avere tutti i requisiti per la richiesta della patente a crediti, hai ancora dei dubbi o non trovi risposta a tutte le tue domande, non esitare a contattarmi.

Io sono Alice Cerrano e dal 2017 aiuto privati e piccole medie imprese a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a garantire la sicurezza nei cantieri. Mi occupo di pratiche edilizie, direzione lavori, accesso ai bonus fiscali e gestione della sicurezza, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica.
Tabella dei contenuti
- Chi deve avere la patente a crediti in cantiere
- Fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III esonerati
- Scadenze e procedura per la patente a crediti
- Come richiedere la patente a crediti
- Quali informazioni sono riportate nella patente a crediti
- Come funziona la patente a crediti
- Casi in cui è prevista la perdita di crediti
- Recupero dei crediti decurtati
- Annullamento o sospensione
- Cosa succede se si opera in cantiere senza la patente a crediti?
- Chi è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti?
- Conclusioni
Con il D.M. 18 settembre 2024 n. 132, Decreto attuativo della patente a crediti, vengono determinate le modalità di presentazione della domanda, le informazioni contenute nella patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Il Decreto entra in vigore dal 1° ottobre 2024 e con la circolare esplicativa n.4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti in materia.
Per il primo periodo di applicazione del Decreto, l’Ispettorato ha dato la possibilità di presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. Successivamente, a partire dal 1° novembre 2024 per poter operare in cantiere sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Chi deve avere la patente a crediti in cantiere
La norma di riferimento della patente a punti è il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della Sicurezza all’art. 27, modificato integralmente dal D.L. 19/2024.
A partire dal 1° ottobre 2024 le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008, sono tenuti al possesso della patente a punti.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza della presente documentazione anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente a punti dichiarando il possesso dei medesimi requisiti di un’impresa e di lavoratore autonomo italiano. Nello specifico:
- Imprese UE: è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (a titolo di esempio il modello A1 in sostituzione del DURC);
- Imprese extra UE: devono essere in possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e ai lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III esonerati
La norma indica quali sono i soggetti che risultano esclusi dal possesso della suddetta patente:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc…);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Scadenze e procedura per la patente a crediti
Il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024. Tuttavia, come specificato nella circolare esplicativa n.4 del 23 settembre 2024 è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva relativa il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 81/2008, inviandola tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e a partire dal 1° novembre 2024 per poter operare in cantiere sarà necessario aver fatto la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Segnalo che tutte le imprese e i lavoratori autonomi che non rispetteranno le prescrizioni entro le date indicate non potranno più accedere in cantiere fin quando non si metteranno in regola con quanto chiesto dalla norma.
Come richiedere la patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 è possibile accedere al portale messo a disposizione dall’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso lo SPID personale o CIE. Per facilitarne l’utilizzo l’Ispettorato ha pubblicato una guida e un video tutorial che semplifica la procedura di richiesta della patente a punti.
La domanda di rilascio della patente a punti può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, oppure un soggetto, di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF), munito di apposita delega in forma scritta.
Alla fine della procedura il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Per poter ottenere la patente a punti è necessario possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutte le categorie dei soggetti interessati saranno obbligate a rispettare tutti i requisiti sopra elencati. Infatti, a titolo esemplificativo, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori, ma questo non significa che siano esclusi dalla richiesta della patente a punti.

Il possesso dei requisiti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, di conseguenza, eventuali falsità di una o più dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
I soggetti che hanno presentato la richiesta per la patente a punti devono informare, entro 5 giorni dal deposito, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Durante il periodo di attesa per il rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata nei casi in cui viene accertato, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni relativa ai requisiti. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, si potrà procedere con il rilascio di una nuova patente.
Quali informazioni sono riportate nella patente a crediti
Come riportato nel D.M. 132/2024 la patente a punti deve riportare le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8 del D.lgs. 81/2008;
- eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 6, del D.lgs. 81/2008.
Sarà possibile visionare le suddette informazioni in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Potranno accedervi i titolari della patente o loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP e CSE) dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Come funziona la patente a crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e potrà raggiungere un valore massimo di 100 crediti, così assegnati:
- 30 crediti base: attribuiti al momento di rilascio della patente;
- fino a 30 crediti per storicità dell’azienda, così suddivisi:
- fino a 10 crediti, attribuiti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- fino a 20 crediti per ogni biennio successivo al rilascio della stessa, nel caso in cui non si siano presentati provvedimenti di decurtazione del punteggio;
- fino a 40 crediti: attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (rimando alle tabelle presenti alle pagine 8 e 9 della circolare esplicativa n.4 del 23 settembre 2024.)

Sarà possibile operare in cantiere fino al valore minimo di 15 crediti, valore sotto al quale non sarà più possibile accedere in cantiere. Nel caso si raggiunga un valore inferiore, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, ma i lavori eseguiti devono essere almeno pari al 30% del valore del valore del contratto.
I crediti aggiuntivi, rispetto a quelli attribuiti al rilascio della patente, saranno assegnati al momento della presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti aggiuntivi verranno assegnati attraverso l’aggiornamento del punteggio della patente ma sarà necessario inviare per via telematica la documentazione richiesta. In caso di crediti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Casi in cui è prevista la perdita di crediti
Nelle occasioni in cui un’azienda o un lavoratore autonomo riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Nell’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 viene indicato il numero di crediti decurtati a seconda dell’omissione riscontrata in sede di verifica da parte del personale addetto.
Si segnala, inoltre, che nelle situazioni in cui vengono contestate più violazioni nel medesimo accertamento ispettivo, i crediti decurtati non potranno essere maggiori al doppio di quelli previsti per la violazione più grave.

Recupero dei crediti decurtati
Nelle situazioni in cui la patente ha raggiunto un numero di crediti inferiore ai 15, sarà necessario avviare la procedura per il loro recupero. La Commissione Territoriale, composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, dovrà valutare la possibilità del recupero dei crediti tenendo conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4, lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori;
Annullamento o sospensione
L’annullamento della patente a crediti avviene in caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente in fase di richiesta della stessa. Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo al suo rilascio non andrà ad incidere sulla sua utilizzabilità, tuttavia continueranno a valere le conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla norma vigente. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, si potrà procedere con il rilascio di una nuova patente.
Come indicato all’art. 3, commi 2 e 3 del D.lgs. 81/2008, la sospensione della patente a crediti avviene nei seguenti casi:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave” (comma 2);
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave” (comma 3).
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Cosa succede se si opera in cantiere senza la patente a crediti?
Per tutte le imprese o lavoratori autonomi che accedono in cantiere senza la patente a crediti, o con una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15, viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti?
All’art. 90, comma 9, lettera b-bis) del D.lgs. 81/2008 è specificato che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, anche in caso di subappalto. La mancanza di questa verifica, come disposto dall’art. 157, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Conclusioni
Il possesso della patente a punti può incidere sulla possibilità, per imprese e lavoratori autonomi, di lavorare in cantiere. C’è tutto il mese di ottobre per poter procedere con la richiesta della patente ma dal 1° novembre 2024 sarà necessario aver provveduto alla richiesta del documento. Per poterla ottenere è necessario rispettare le principali disposizioni in materia di Salute e Sicurezza descritte nel D.lgs. 81/2008 e in caso di false dichiarazioni potrebbe essere revocata rischiando di non poter accedere in cantiere per un periodo di tempo pari a 12 mesi.
Nel corso di questo mese diventa importante verificare il rispetto di tutti i requisiti e provvedere alla richiesta della patente entro la scadenza. Se vuoi essere sicuro di rispettare tutti i requisiti imposti dalla normativa e vuoi l’opinione di un professionista del settore, contattami, sarò felice di poterti aiutare.




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