L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che dimostra le caratteristiche energetiche di un immobile o unità abitativa. Ne descrive la qualità energetica attraverso un sistema di classi di appartenenza e ne indica le prestazioni. Deve essere redatto da un tecnico abilitato che ha il compito di consegnarlo alle Regioni o alle Provincie Autonome così che possano mantenere aggiornato il catasto energetico. Attraverso il SIAPE (Sistema Informativo Nazionale degli APE) vengono raccolti in un’unica banca dati tutti gli APE di edifici e unità immobiliari presenti sul territorio nazionale, restituendo un’immagine, seppur parziale, dello stato dell’arte dell’efficienza energetica del parco edilizio italiano.
Si tratta di un documento spesso sottovalutato, ma che permette di conoscere le qualità energetiche di un immobile o unità immobiliare. Infatti, attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza del fabbisogno energetico di un immobile, le sue emissioni di anidride carbonica e la tipologia di impianto utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento. Tutte informazioni utili per stimarne i costi di gestione e il suo impatto ambientale. In questo modo il cittadino viene guidato attraverso una scelta consapevole in caso di acquisto, locazione o di recupero di un immobile. Non si tratta di un semplice obbligo normativo, ma di un piccolo compendio con le informazioni energetiche più significative dell’edificio o unità abitativa di proprio interesse.
Ma quando è necessario redigere l’APE? In quali occasioni è necessario aggiornarla? Come si legge un Attestato di Prestazione Energetica? Ma soprattutto, quanto può costare? Queste sono solo alcune delle domande a cui risponderò con questo articolo. Se anche tu hai dei dubbi sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sei nel posto giusto. Risponderò ad alcune delle domande più comuni e spiegherò i concetti più importanti per poter comprendere le informazioni riportate in questo documento.

Io sono Alice Cerrano e dal 2017 aiuto privati e piccole medie imprese a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a garantire la sicurezza nei cantieri. Mi occupo di pratiche edilizie ed efficientamento degli edifici, direzione lavori, accesso ai bonus fiscali e gestione della sicurezza, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica.
Tabella dei contenuti
- APE: quando è obbligatorio?
- Quali immobili sono esenti?
- Casi in cui è necessario aggiornare l’APE
- Durata dell’APE
- Come leggere l’APE?
- Quali documenti servono per la redazione di un APE
- Quanto costa un APE?
- Conclusioni
APE: quando è obbligatorio?
L’APE ha sostituito il precedente ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e il suo modello a livello nazionale è stato definito nel 2015 con il D.M. 26/06/2015.
Si tratta di uno strumento molto importante perché fornisce informazioni utili riguardo le prestazioni energetiche di un edificio e sulle possibilità di intervento adatto al migliorarne la qualità energetica. Grazie all’APE quindi, si ha la possibilità di conoscere i consumi di un immobile o unità abitativa, la tipologia di impianto installato e le emissioni di anidride carbonica.
Per questa ragione la normativa ha reso obbligatorio l’APE in quelle situazioni in cui conoscere le caratteristiche energetiche di un immobile può diventare molto importante. Nello specifico, ha reso obbligatorio redigerlo e allegarlo ai contratti stipulati nei seguenti casi:
- locazione di unità immobiliari;
- trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione);
Nel caso di un rogito è responsabilità del proprietario dell’immobile far redigere l’APE (nel caso in cui non ne sia già in possesso) e mostrarlo all’acquirente. In fase di compravendita, l’attestato passerà al nuovo proprietario ufficializzandone il passaggio attraverso l’atto di compravendita.
Nei casi di affitto di un immobile, il contratto dovrà riportare la dichiarazione da parte del conduttore in merito alla documentazione sui consumi energetici (APE). In caso non venga presentato, è prevista una sanzione amministrativa che va dai 1.000 € ai 4.000 €. Se il periodo di locazione non supera i 3 anni, la sanzione amministrativa viene dimezzata.
Da tenere presente che per gli annunci immobiliari la normativa prevede che le agenzie siano in possesso dell’APE prima della pubblicazione dell’annuncio di vendita o di affitto. Conoscere le prestazioni di un immobile, infatti, permette al cittadino di essere informato sui suoi consumi valutandone consapevolmente i costi di gestione e gli eventuali interventi migliorativi che potrebbe dover affrontare. L’APE diventa così uno strumento utile per la scelta consapevole in fase di locazione o acquisto di un immobile.
Conoscere le qualità energetiche di un immobile o unità abitativa rimane fondamentale anche nei casi in cui si decide di effettuare degli interventi che ne migliorano le prestazioni. Per questa ragione la norma ha previsto l’obbligo di redazione dell’APE nei casi di:
- nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta del titolo autorizzativo è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 192/2005;
- ristrutturazione importante: edificio interessato da interventi che interessano più del 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e può interessare l’impianto termico;
Segnalo, inoltre, che la normativa prevede l’obbligatorietà di redazione dell’APE nei casi di:
- edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m² e nei casi in cui l’immobile ha una superficie maggiore di 500 m² si ha l’obbligo di affissione del documento all’ingresso (ad esempio nel caso di una scuola);
- contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici.

Quali immobili sono esenti?
All’art. 3 comma 3 del D.lgs. 192/2005 vengono specificati tutti gli immobili che sono esenti dall’attestato di Prestazione Energetica:
- edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
- edifici rurali e/o agricoli senza di impianto di climatizzazione;
- fabbricati isolati con superficie totale minore di 50 m²;
- stabili esclusi dalle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ovvero quegli edifici per i quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione (es. le cantine o i depositi);
- stabili ad uso religioso;
- ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
- scheletri strutturali (fabbricati dichiarati tali nell’atto notarile);
Casi in cui è necessario aggiornare l’APE
Facendo riferimento all’art.6, comma 5 del D.lgs. 192/2005 l’APE deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.
Questo significa che ogni volta in cui si interviene sull’involucro o sull’impianto di climatizzazione invernale e/o estiva migliorandone le prestazioni e modificando la classe energetica dell’immobile o unità abitativa, sarà necessario aggiornare l’Attestato.
Ti elenco alcuni degli interventi che potrebbero modificare le prestazioni energetiche di un immobile e richiedere l’aggiornamento dell’APE (elenco a titolo indicativo e non esaustivo).
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO
- sostituzione del portone di ingresso;
- realizzazione di un intervento di isolamento (cappotto termico, isolamento interno o in intercapedine, isolamento del solaio sottotetto ecc..);
- sostituzione degli infissi e/o installazione di schermature solari;
- isolamento della copertura;
- rifacimento o nuova realizzazione del vespaio controterra;
INTERVENTTI SULL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
- installazione di nuova caldaia a condensazione, a pellet o altri combustibili;
- installazione delle termovalvole sui radiatori;
- installazione di un cronotermostato;
- installazione di una nuova pompa di calore;
- installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
- installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
- installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC;
Ci tengo a precisare due aspetti molto importanti.
È molto difficile che la sola sostituzione del portone d’ingresso o l’installazione di un cronotermostato possa modificare la classe energetica di un immobile o unità abitativa. Sono interventi che possono migliorare le prestazioni energetiche di un edificio, ma è difficile che possano incidere così tanto da modificarne la classe di appartenenza. Tuttavia, se accoppiati ad altri interventi potrebbe verificarsi l’aumento della classe energetica e richiedere così l’aggiornamento dell’APE.
Sottolineo, inoltre, che non è necessario aggiornare l’APE subito dopo aver realizzato degli interventi di miglioramento energetico, ma nel solo caso in cui si ricada nelle casistiche di obbligatorietà di redazione del documento.
Il mio consiglio, quindi è quello di chiedere consiglio ad un tecnico esperto che ti possa consigliare a seconda della tua situazione specifica.
I casi in cui è necessario aggiornare l’APE non si limitano alle sole casistiche che ti ho descritto sopra. Da non dimenticare quindi gli altri casi in cui è necessario aggiornarlo:
- quando si interviene con un cambio di destinazione, ovvero quando avviene una modifica delle finalità di utilizzo di un’unità immobiliare (es. il passaggio da magazzino a residenziale);
- in seguito ad un intervento di frazionamento: quando un immobile o unità abitativa viene divisa in più unità abitative;
- in seguito ad un intervento di ampliamento: quando si verifica un aumento di volume dell’unità abitativa (es. realizzazione di una veranda);
- in seguito ad un intervento di fusione: quando vengono unite due o più unità abitative al fine di ottenerne una sola;
- modifica degli estremi catastali (foglio, particella o subalterno);
- modifica dell’indirizzo dell’immobile o unità abitativa;
- nel caso in cui il vecchio attestato sia scaduto e ci si trovi in una delle casistiche di obbligatorietà;
Durata dell’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una durata di 10 anni ma è necessario che l’impianto termico sia registrato al Catasto Impianti Termici (CIT) e che il proprio impianto sia in regola con i controlli. In caso contrario l’APE avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato redatto il documento. Ti consiglio quindi, di non dimenticarti di fare tutti i controlli sul tuo impianto e di verificare che sia correttamente registrato al CIT.
Come leggere l’APE?
Come ti ho spiegato nei capitoli precedenti, l’Attestato di Prestazione Energetica riporta una serie di informazioni molto interessanti riguardo la qualità energetica dell’immobile o unità abitativa oggetto dell’analisi. Tuttavia, capisco che può essere complicato comprendere il significato di ogni sezione e termine tecnico presente. Per questa ragione, in questo capitolo ne analizzerò la struttura e approfondirò i concetti più importanti per riuscire ad interpretare in maniera corretta le informazioni riportate.
Dovrò affrontare alcuni aspetti più tecnici che farò in modo di spiegare in modo semplice, ma se continuassi ad avere dei dubbi o trovassi degli aspetti poco chiari, non esitare a contattarmi. Sarò disponibile a chiarire ogni tua domanda.

Nella prima pagina, nella fascia di intestazione del documento, si trova il codice identificativo (1) dell’APE utile per individuare l’attestato attraverso il sistema regionale. Alla sua destra, invece, ne viene indicata la data di scadenza (2).
Il codice identificativo viene attribuito in automatico nel momento in cui il tecnico incaricato deposita l’APE sul portale regionale di riferimento. È importante quindi, che l’attestato ne sia provvisto altrimenti significherebbe che il documento non è stato correttamente inviato e non avrebbe alcuna validità. È importante, inoltre, non superare la data di scadenza del documento poiché una volta scaduto non è più valido.
Nella sezione dati generali (3) vengono riportate le informazioni dell’immobile o unità abitativa oggetto dell’analisi utili a identificarne le caratteristiche principali. È importante che i dati riportati in questa sezione risultino corretti, in caso contrario è necessario che vengano modificati.
Per quanto riguarda la destinazione d’uso è importante sapere che è necessario individuare una sola tipologia tra quelle proposte (residenziale o non residenziale). Questo significa che per tutti gli immobili o unità abitative caratterizzate da destinazioni d’uso diverse è necessario valutare l’edificio in base alla destinazione d’uso prevalente in rapporto al volume riscaldato. Non sarà quindi possibile avere un attestato con la doppia destinazione d’uso.
L’anno di costruzione è invece un’informazione indicativa, anche perché in molti casi risulta difficile risalire alla data precisa di edificazione dell’immobile. Quindi è importante che il periodo di costruzione sia verosimile. Contrariamente, nel caso in cui l’indirizzo o i dati catastali dell’immobile o unità abitativa siano sbagliati o nel corso del tempo abbiano subito delle modifiche, sarà necessario aggiornare il documento con le informazioni riviste.

Nella porzione finale della prima pagina vengono riportate le prime informazioni sulla qualità energetica dell’immobile o unità abitativa. Per poter capire le informazioni riportate in questa sezione è quindi necessario conoscere il significato degli indici riportati.
La prestazione energetica del fabbricato (4) indica la quantità di energia necessaria affinché venga garantito il confort termico all’interno dell’unità abitativa, a prescindere dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Quindi si tratta di un indice che descrive la capacità di un edificio di isolare termicamente gli ambienti interni dalla temperatura esterna, sia in estate che in inverno.
Grazie alle faccine rappresentate nella porzione dedicata, è possibile leggere facilmente la qualità di isolamento dell’involucro della propria unità abitativa. Con una qualità alta, e quindi con una faccina sorridente, si ha un involucro con una buona capacità di isolamento. Questo significa che in inverno il calore non viene disperso verso l’esterno e in estate il calore fatica ad entrare verso gli ambienti interni mantenendoli così più freschi. Contrariamente, nel caso di una faccina triste si ha un involucro dalla qualità bassa e quindi inadatto a mantenere il confort interno.

La prestazione energetica globale (5) indica la quantità di energia primaria non rinnovabile consumata in un anno affinché l’immobile o unità abitativa raggiunga lo stato di confort a seconda dei sistemi energetici presenti e dal tipo di immobile. Un valore alto significa che per garantire una condizione di confort interno è necessario un consumo di energia primaria alto e di conseguenza che è richiesto una spesa economica altrettanto alta. Un valore più basso, invece, comporta un consumo di energia primaria più basso richiedendo così una spesa minore.
L’indice in grado di determinare la prestazione energetica globale di un immobile o unità abitativa e che permette di identificare la classe energetica di riferimento, viene chiamato indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren) (6).
Ad oggi le classi energetiche vanno dalla classe A4 alla classe G dove l’A4 indica gli edifici dalle prestazioni migliori, ovvero gli edifici a energia quasi zero o edifici a zero emissioni. Un edificio a energia quasi zero (7) prevede un consumo di energia molto basso e quasi tutto coperto dall’utilizzo di fonti rinnovabili. Si tratta però di una tipologia di edificio con un consumo superiore rispetto a quelli definiti edifici a zero emissioni, i quali generano zero emissioni di gas serra nel loro intero ciclo di vita operativo.
Per avere una migliore percezione sullo stato qualitativo delle condizioni energetiche dell’immobile o unità abitativa analizzata, nell’area riferimenti (8) l’APE fornisce il confronto con l’indice di prestazione energetica non rinnovabile di un edificio nuovo o con la media dell’EPgl,nren degli edifici esistenti simili. Questo significa che, per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, viene indicato l’indice di prestazione energetica non rinnovabile di un edificio simile e che rispetta i requisiti minimi imposti dalla normativa. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, invece, viene indicata la media degli indici di prestazione energetica non rinnovabile di edifici contraddistinti dalla stessa tipologia d’uso e costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione. Confrontando i due valori dell’indice di prestazione non rinnovabile, il cittadino ha la possibilità di comprendere la qualità energetica dell’immobile o unità abitativa analizzata rispetto ad altri edifici dalle caratteristiche simili, valutandone così i margini di miglioramento.

Nella seconda pagina viene analizzata la prestazione energetica dell’impianto e una stima del consumo di energia. A seconda della tipologia di impianto installato verrà barrata la fonte di energia utilizzata indicando a lato una stima del consumo annuo previsto (9).
In fase di acquisto o locazione, avere una stima relativa ai consumi di un immobile permette di prevederne anche in costi. Ovviamente, si tratta di un valore del tutto indicativo ma permette di conoscere l’ordine di grandezza delle spese. Da non dimenticare, in ogni caso, che il valore fornito viene calcolato considerando delle condizioni di utilizzo standard e che il consumo di energia di un impianto dipende anche dallo stile di vita di chi lo utilizza. Questo significa che nella realtà i consumi potrebbero rivelarsi molto diversi. Per questa ragione nelle situazioni di acquisto o locazione consiglio sempre di chiedere un prospetto che riassuma la spesa degli inquilini, ovviamente riferita agli impianti. Unendo le previsioni di consumo calcolate dall’APE e i dati realistici forniti dagli inquilini è possibile ottenere una stima concreta di quelli che potrebbero essere i costi legati all’impianto presente nell’immobile o unità abitativa di proprio interesse.
Sul lato destro della stessa tabella compaiono tre indici molto interessanti e utili per comprendere la sostenibilità dell’impianto installato:
- indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren) (10): è la stessa grandezza presente nella prima pagina dell’attestato e che definisce la classe di appartenenza dell’immobile o unità abitativa oggetto dell’APE. Indica l’energia primaria non rinnovabile utilizzata in un anno per garantire uno stato di confort interno. Di conseguenza, maggiore è il suo valore meno sostenibile sarà l’impianto;
- indice di prestazione energetica rinnovabile (EPgl,ren) (11): indica l’energia primaria rinnovabile utilizzata in un anno per garantire uno stato di confort all’interno dell’immobile o unità abitativa. Di conseguenza, un valore alto indica un eccellente valore di sostenibilità dell’impianto;
- Emissioni di CO2 (12): indica la quantità di anidride carbonica emessa dall’impianto presente nell’immobile o unità abitativa analizzata. Un valore alto significa che l’impianto ha un’emissione elevata di anidride carbonica nell’ambiente, incidendo così in maniera significativa.
Ci tengo a sottolineare che non è necessario che tutti e tre gli indici riportino un valore numerico; infatti, nei casi in cui si analizza un impianto in cui non viene utilizzata nessuna fonte di energia rinnovabile, l’indice di prestazione rinnovabile non riporterà nessun valore.

Al fondo della seconda pagina viene riportato l’elenco degli interventi migliorativi proposti dal certificatore al fine di migliorare le caratteristiche energetiche dell’immobile o unità abitativa analizzata. Può essere proposto un solo intervento o anche di più, è fondamentale però che grazie a quanto consigliato il valore di EPgl,nren risulti minore rispetto a quanto ottenuto con l’APE. Non è necessario quindi che si verifichi a tutti i costi un aumento di classe.
Sottolineo che la sezione raccomandazioni deve essere sempre compilata, pena l’annullamento della validità dell’attestato. L’unica eccezione viene fatta per gli edifici che raggiungono le classi più performanti (A3 e A4).

Le informazioni riportate nella sezione altri dati energetici generali presente nella terza pagina riguardano l’eventuale impianto fotovoltaico, o simili, installato a servizio dell’immobile o unità abitativa oggetto dell’analisi. L’energia esportata (13) è il parametro che consente di quantificare l’energia prodotta dall’impianto ma che viene ceduta o non consumata. Il vettore energetico (14) cambia a seconda della tipologia di impianto installato; nel caso di un impianto fotovoltaico è l’energia elettrica.
A seguire, nella sezione altri dati di dettaglio del fabbricato vengono riportate ulteriori informazioni che meglio descrivono la qualità energetica del fabbricato o unità abitativa analizzata.
A mio parere l’indice più interessante è il rapporto S/V (15) o rapporto di forma. Si tratta del rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato dell’immobile o unità abitativa. La superficie disperdente indica la quantità di elementi opachi o trasparenti che confinano con l’esterno, il terreno o altri ambienti non riscaldati. Prende in considerazione tutte quelle superfici che comportano una dispersione di calore e, di conseguenza il rapporto S/V indica quanto un edificio disperde in rapporto al volume riscaldato. Infatti, la dispersione energetica tra l’ambiente interno e quello esterno avviene attraverso la superficie (S) dell’involucro che racchiude il volume (V) riscaldato: maggiore è la superficie S maggiori sono le dispersioni termiche. Da un punto di vista pratico, questo significa che per avere un edificio meno disperdente si deve avere un rapporto di forma basso, poiché significa che in proporzione al volume riscaldato le superfici disperdenti sono più contenute.
Tuttavia, ci tengo a sottolineare che è molto importante valutare questo parametro in maniera corretta a seconda del contesto climatico in cui si trova l’immobile o unità abitativa analizzata. Infatti, per climi particolarmente freddi in cui viene rilevata una differenza di temperatura importante tra l’interno e l’esterno, è preferibile avere un rapporto di forma basso poiché significa avere una minore superficie disperdente e, quindi, un minore scambio termico tra interno ed esterno. Contrariamente, nei climi caldi è importante che gli edifici abbiano una forma più movimentata e di conseguenza una maggiore superficie disperdente, così da favorire la ventilazione naturale e le zone ombreggiate, limitando così il surriscaldamento dell’involucro.

Nella porzione finale della terza pagina vengono riportate le specifiche tecniche dell’impianto esistente riportando le informazioni più importanti. Nella colonna “Codice catasto regionale impianti termici” è possibile verificare che sia stato riportato il codice di registrazione al CIT (in caso l’impianto ne sia provvisto), aspetto fondamentale per garantire una validità di 10 anni del documento.

Nella quarta e ultima pagina vengono riportati i dati del tecnico certificatore che si è occupato della redazione del documento con il suo timbro e firma autografa.
Alla consegna dell’APE il tecnico certificatore consegnerà l’Attestato di Prestazione Energetica e la ricevuta di trasmissione presso il portale regionale o delle provincie autonome e nel caso non l’abbia consegnato in sede di sopralluogo, rilascerà il verbale di sopralluogo firmato da entrambe le parti.
Quali documenti servono per la redazione di un APE
Per la redazione dell’APE è necessario che il tecnico certificatore conosca i dettagli di tutti gli elementi che possono influire sull’efficienza energetica dell’immobile o unità abitativa da analizzare. Di seguito elenco alcuni dei documenti o informazioni che possono tornare utili al tecnico certificatore per la redazione dell’APE.
- Planimetria e visura catastale aggiornate;
- Rilievo geometrico: il tecnico provvede ad eseguire il rilievo in sede di sopralluogo. Non è necessario, quindi che il committente provveda al rilievo dell’immobile o unità abitativa in maniera autonoma;
- Rilievo tecnologico (spessori, stratigrafie e verso di dispersione, censimento dei ponti termici, rilievo degli infissi, rilievo delle coperture e mappatura delle zone termiche): anche in questo caso è il tecnico che provvede al rilievo in fase di sopralluogo;
- Libretto di impianto (se autonomo) o di centrale (se centralizzato) e bollino attestante l’ultima analisi dei fumi;
- Documento d’identità del proprietario o del conduttore (in caso di locazione);
- Se in possesso di schema impiantistico (ex D.M. 37/2008) e/o relazione energetica di progetto (ex L.10/91 e s.m.i.) le operazioni di redazione dell’APE saranno più agevoli;
- Informazioni riguardo eventuali interventi o i lavori effettuati successivamente all’edificazione, se regolarmente denunciati presso lo Sportello Edilizia dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- Numero di unità immobiliari servite dal medesimo impianto termico (in caso di condominio);
- Millesimi di proprietà dell’unità da certificare (in caso di condominio);
- Millesimi riscaldamento (per condomini contabilizzati);
Per poter redigere un APE dettagliato è necessario che il certificatore faccia un sopralluogo dell’immobile o unità abitativa oggetto dell’analisi. In quell’occasione potrà raccogliere la documentazione tecnica a disposizione della committenza e procederà con il rilievo geometrico e tecnologico dell’immobile o unità abitativa. Si tratta, quindi di una fase molto importante e per questa ragione il sopralluogo è previsto dalla norma vigente e il certificatore è obbligato ad effettuarlo. Al fine di dimostrare l’avvenuto adempimento, il tecnico rilascerà un verbale di sopralluogo firmato da entrambe le parti che verrà allegato con il resto della documentazione. Da professionista, quindi, consiglio sempre di verificare che il sopralluogo venga fatto in maniera completa e professionale e che venga rilasciato il verbale di sopralluogo da parte del certificatore.
Quanto costa un APE?
Per la redazione di un APE è necessario conoscere le caratteristiche dell’immobile o unità abitativa da analizzare, e la fase di sopralluogo e raccolta delle informazioni può risultare più o meno impegnativa a seconda delle attività da svolgere. Ovviamente, vale lo stesso discorso per la fase di modellazione e redazione finale dell’APE. Non è quindi possibile stabilire a priori il lavoro che può comportare ogni singolo attestato e di conseguenza stabilirne il prezzo.
Per questa ragione prima della redazione del preventivo chiedo tutte le informazioni che mi permettono di comprendere l’entità dei lavori e poi fornisco una quotazione dettagliata con la richiesta della documentazione per la redazione dell’attestato.
Conosco diversi siti on-line che promettono la redazione dell’APE ad un prezzo fisso nonché molto basso. In questi casi, il mio consiglio è sempre quello di chiedere quante più informazioni così da verificare che il documento che state acquistando venga redatto in maniera seria e professionale.
In fase di vendita o locazione avere tra le mani un APE redatto in maniera superficiale potrebbe portare ad una quotazione sbagliata dell’immobile, rimettendoci così una parte di denaro. Ma un APE fatto male potrebbe portare a delle vere e proprie contestazioni di difformità energetica compromettendo delle procedure di compravendita nonché la validità delle pratiche edilizie depositate in seguito a un intervento edilizio. Basta pensare ai mutui green che permettono di usufruire di un tasso agevolato nel caso di acquisto di un immobile sostenibile o di una ristrutturazione che ne migliora le qualità energetiche. L’APE diventa così il documento fondamentale per dimostrare la qualità energetica dell’immobile, dando la possibilità o meno di usufruire dell’agevolazione. Un APE fatto male, quindi potrebbe compromettere la possibilità di adesione all’agevolazione ma in un secondo momento potrebbe pregiudicare l’intera procedura di rilascio del mutuo, provocando non pochi disguidi nelle procedure di compravendita.
Conclusioni
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che spesso viene sottovalutato, ma permette di conoscere la qualità energetica di un edificio senza essere per forza degli esperti in materia. Fornisce i dati e le informazioni sugli impianti installati offrendo una stima del loro costo nonché le emissioni di anidride carbonica e il loro impatto sull’ambiente. Spesso viene visto come un inutile dispendio di denaro, nonché l’ennesimo adempimento normativo che dilata i tempi di compravendita o di chiusura delle pratiche edilizie. Ma come ho dimostrato in questo articolo, spesso può diventare un ottimo strumento per conoscere e dimostrare le qualità energetiche di un immobile o per poter usufruire di agevolazioni in fase di richiesta del mutuo.
Consiglio, quindi di non sottovalutare l’importanza di questo documento e di verificare sempre la professionalità del tecnico a cui intendi affidare l’incarico.
Se ti rimane qualche dubbio o hai bisogno di un Attestato di Prestazione Energetica, contattami e farò in modo di esserti d’aiuto.


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